In data 31 marzo 2015 l'Abi (Associazione bancaria italiana) e le Associazioni dei Consumatori avevano siglato un accordo riguardo la sospensione per la quota di capitale del credito per le famiglie che avessero finanziamenti in corso in banca. Proroga Questo accordo lo scorso 21 novembre 2017 è stato prorogato di comune accordo tra ABI e 15 associazioni dei consumatori, per potere dare continuità alle precedenti misure di sostegno alle famiglie in difficoltà riguardo il pagamento delle rate dei loro finanziamenti o mutui in corso. Questo accordo è stato prorogato al 31 luglio di quest'anno. Lo ha comunicato l’Abi. Questa moratoria che viene applicata per 12 mesi sulla quota capitale di un finanziamento – compreso il mutuo prima casa e il credito al consumo – ha interessato già 16.642 famiglie italiane da marzo 2015 fino ad ottobre 2017 . Queste infatti hanno potuto sospendere le rate dei loro finanziamenti per un valore totale di 475 milioni di euro. Liquidità per maggiori famiglie Di conseguenza la maggiore liquidità a disposizione delle famiglie per i 12 mesi di sospensione è stata di 118 milioni di euro. La ripartizione delle richieste di sospensione vede in prima fila soprattutto per i finanziamenti il Nord (con un 35,7%), il Centro (con 23%), il Sud e le Isole (con il 41,3%); per i mutui, ancora il Nord (con 49,3%), il Centro (con 26,4%), Sud e Isole (con il 24,3%). Requisiti Nel dettaglio l'accordo dice che possono chiedere la proroga del pagamento per la quota capitale del finanziamento in corso che sia di durata superiore ai 24 mesi, entro il 31 luglio 2018, i consumatori che fossero in difficoltà per il verificarsi dei seguenti eventi che devono essere successi però nei 2 anni precedenti la presentazione della richiesta: 1) perdita del posto di lavoro che fosse a tempo determinato o indeterminato o di rapporti lavorativi all'art. 409 del cpc; 2) morte; 3) situazione di handicap grave o condizione di non autosufficienza; 4) sospensione o riduzione del proprio orario di lavoro per almeno 30 giorni anche se fossero in attesa di emanazione di provvedimenti di autorizzazione per i trattamenti di sostegno del reddito (come Cig, Cigs, ammortizzatori sociali in deroga etc.). La sospensione per 12 mesi per pagare la quota capitale la possono richiedere anche mutuatari titolari di mutui garantiti da ipoteche su immobili abitazione principale, ma nei soli casi all precedente punto 4).
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